Legge 09.01.2004 n° 6 , G.U. 19.01.2004
Con la
legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il Parlamento
ha introdotto nel codice civile un nuovo istituto di protezione
civilistica degli infermi di mente denominato “
Amministrazione di
sostegno”.
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica,
si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in
cui questa ha la residenza o il domicilio.
La casistica che emerge dai primi dieci anni di applicazione
dell'istituto è assai ampia: si va dai disturbi mentali (in luogo della
più pesante misura dell'interdizione) alla grave infermità con ricovero
permanente conseguente ad intervento chirurgico ritenuto vitale,
all'assoluta incapacità di sottrarsi agli stimoli depauperativi esterni,
sino ai gravi handicap esclusivamente fisici (come la totale incapacità
motoria derivante, ad es., dalla S.L.A.) ed alla spiccata propensione per
il consumo di sostanze stupefacenti.
La finalità del provvedimento consiste nella
tutela,
con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, delle
persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno
temporaneo o permanente.
Il riferimento alla
“infermità ovvero menomazione” come presupposto per la nomina di un
amministratore di sostegno ha comportato la creazione di un'ampia casistica relativa alla valutazione della sua presenza o meno laddove non si ritiene che questa sia
presupposto per la nomina.
Parte della dottrina ha evidenziato che la normativa in
commento presupporrebbe un requisito implicito e inespresso per la nomina
dell’amministratore di sostegno, compendiabile nella attualità
dell’infermità.
È stato così escluso che possa nominarsi un amministratore
“ora per allora”, ossia in vista “di un’infermità fisica destinata a
verificarsi in futuro” e “non ancora in atto al momento dell’istanza
”,
ipotizzando la situazione in cui venga a trovarsi “un soggetto che ha
programmato un ciclo di terapie debilitanti che richiedano l’ospedalizzazione o
un intervento chirurgico cui seguirà un lungo percorso postoperatorio che lo
costringa
a letto
”. La
sussistenza del presupposto emergerebbe da congrui dati normativi. In
particolare, dall’impiego dell’indicativo presente contenuto nell’art. 404 c.c.,
laddove si considera destinataria della misura la persona che “si trova”
nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi e dall’art. 407, comma 2,
c.c. che, imponendo al g.t. di sentire “personalmente” la persona cui il
procedimento si riferisce, adempie alla funzione di consentire al giudice di
constatare l’effettiva condizione di non autonomia e disabilità del soggetto.
Viene evidenziato in senso ostativo che:
- “Non
sembra ammissibile la pronuncia di un decreto istitutivo
dell’amministrazione in cui sia stabilito un termine iniziale differito di
esecutività, se non nelle ipotesi espressamente previste; quella
riguardante il decreto emesso in favore del minore emancipato nell’ultimo
anno della sua minore età e destinato a divenire esecutivo dal compimento
del diciottesimo anno (art. 4405, comma 2) e quella del decreto emesso in
favore dell’interdetto o dell’inabilitato, che diviene esecutivo dalla
pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
(art. 405, comma 3)”.
A ciò dovrebbe aggiungersi
un’ulteriore considerazione, questa volta di carattere generale, scaturente dai
principi generali della procedura e dallo studio delle condizioni dell’azione.
Di norma, alla tutela giurisdizionale dei diritti si procede in presenza di un
“interesse ad agire” (art. 100 c.p.c.), ossia un bisogno attuale di tutela
giurisdizionale, essendo eccezionali e perciò tassative le ipotesi in cui si
possa prescindere da tale condizione dell’azione.
Di contrario avviso le pronunce
giurisprudenziali edite. Si è affermato che
- “Può
essere nominato un amministratore di sostegno anche al soggetto che
preveda di trovarsi nel futuro, a seguito di un programmato
intervento chirurgico, nell’impossibilità di provvedere ai propri
interessi a causa di una propria menomazione fisica e che abbia provveduto
alla designazione dell’amministratore nelle forme previste dall’art. 408
c.c. In tali casi il beneficiario, considerata la sua perdurante capacità
d’intendere e volere, conserverà la facoltà di compiere gli atti delegati
all’amministratore di sostegno. Si dovrà tuttavia provvedere a
pubblicizzare l’istitutozione dell’amministrazione di sostegno nelle forme
di legge”.
Un recente provvedimento, su ricorso
della stessa interessata che stava per sottoporsi ad intervento
medico-chirurgico, ha nominato in via d’urgenza la figlia dell’amministratore
di sostegno della madre, col compito di esprimere:
- “il
consenso ad eventuali trattamenti sanitari o medico-chirurgici ove la
interessata non sia in grado di prestarlo, secondo le indicazioni date
dalla medesima in relazione ad intervento di espianto e reimpianto di
protesi al ginocchio, nel documento “direttive anticipate relative alle
cure mediche” sottoscritto dall’interessata in data 30 maggio 2007”.
Analoga soluzione è stata
adottata a beneficio di persona, settantenne, affetta da s.l.a., ma ancora in
grado di esprimere in modo consapevole il proprio punto di vista, contraria ad
eventuali interventi e terapie salvavita. Si legge nel decreto che
- “Va
nominato un amministratore di sostegno con attribuzione del potere-dovere
di negare, in nome e per conto della persona affetta da sclerosi laterale
amiotrofica, l’autorizzazione ai sanitari di praticare ventilazione
forzata a tracheotomia all’atto in cui, senza che sia manifestata volontà
contraria della persona, l’evolversi della malattia imponesse la specifica
terapia salvifica”.
“…Già esiste, in diritto sostanziale, lo strumento a mezzo del quale dare
espressione alle proprie volontà in campo bioetico, ovverosia, l’atto
pubblico o la scrittura privata autenticata, di cui all’art. 408, comma 2,
c.c. Sul piano processuale l’istituto di cui avvalersi a tale scopo è
l’amministrazione di sostegno. Pertanto, qualora la persona divenuta
incapace di intendere e di volere abbia lasciato, allorché era lucida
psichicamente, specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere
trattamenti salvifici artificiali, andrà nominato un amministratore di
sostegno con l’incarico di negare, in nome e per del beneficiario, il
consenso autorizzativo a tal genere di interventi salvifici, in attuazione
delle precedenti disposizioni di
volontà anticipate”.
Ancora in merito alla
designazione e nomina anticipate dell’amministratore di sostegno ai fini della
negazione futura ed eventuale del consenso a trattamenti salvifici invasivi si
riporta un decreto innovativo del g.t. di Modena che ha dato corso ad una
investitura vicariale anticipata, con la nomina cioè di un amministratore di sostegno
in favore del richiedente, pur non sussistendo – al momento della pronuncia –
la condizione di inadeguatezza gestionale e di abbandono, ordinariamente
necessarie ai fini dell’attivazione. Il ricorrente aveva, infatti, dettato
disposizioni anticipate di volontà, in merito ad eventuali futuri trattamenti
sanitari invasivi che ipotesi fossero resi necessari, ed aveva domandato al
giudice la nomina della moglie (e per il caso di impossibilità di questa della
figlia) quale rappresentante ad acta.
Da apprezzare la valorizzazione
della neo-figura che in tal modo è stata attuata; sebbene, nel provvedimento
non convinca del tutto la non inclusione – tra i poteri affidati al vicario –
di quello attinente alla somministrazione di cure palliative di natura oppiacea,
allorché ne possa derivare un’anticipazione della fine della vita. Non va
sottovalutato, infatti, che il diritto a non soffrire costituisce al pari
dell’autodeterminazione, prerogativa della persona fondamentale e non
negoziabile
.
- “Allorché
taluno, avvalendosi della norma di cui all’art. 408, comma 2 c.c., abbia
designato il suo auspicato amministratore di sostegno in previsione della
propria ed eventuale incapacità futura, contestualmente esprimendo
direttive di dissenso circa l’adozione di determinate terapie, ancorché
salvifiche, detta volontà va rispettata, e nominato un amministratore di
sostegno con l’incarico di negare, in nome e per conto del beneficiario,
il consenso autorizzativo dell’intervento sanitario salvifico. Tale nomina
deve ritenersi consentita anche in via anticipata, allorché cioè
l’eventualità contemplata nella scrittura non si sia ancora verificata, al
momento della pronuncia del g.t."A ciò autorizzano l’art. 408
comma 2 c.c., da leggersi nella logica garantistica dell’essere umano e delle
sue esigenze di vita e di salute, introdotta dalla legge n. 6 del 2004, e lo
stesso art. 404 c.c., il quale suggerisce all’interprete che il legislatore ha
individuato l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario come
presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non
anche come requisito per la sua istituzione. I poteri-doveri demandati in via
sostitutiva andranno esercitati dall’amministratore di sostegno alla ferma
condizione che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità
espressive, una volontà opposta a quella precedentemente manifestata quando
ancora si trovava nel pieno possesso delle capacità cognitive”.
È possibile – questo è
l’interrogativo centrale - nominare oggi
un amministratore di sostegno, a favore di un soggetto che sia nel pieno
possesso delle proprie facoltà cognitive e che ne faccia egli stesso richiesta
per l’eventualità di un bisogno futuri di protezione? E se sì, a quali
condizioni ed in presenza di quali presupposti dovrà dirsi consentita siffatta
opzione? A tale riguardo il g.t. osserva lucidamente:
“È la lettera stessa della prima
norma (dell’art. 404 c.c.) a suggerire all’interprete che il legislatore ha
individuato l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario come
presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non
anche come requisito per la sua istituzione. Deduzione che appare coerente, del
resto, a quella natura volontaria della giurisdizione in cui si colloca la
nuova figura ed al relativo oggetto di gestione di interessi della persona
coinvolti che porta in primo piano l’esigenza della più appagante tutela degli
stessi”.
La soluzione da accogliersi dovrà
farsi dipendere da ciò che effettivamente si annunci,
hic et nunc, come
preferibile per assicurare all’interessato la protezione dal medesimo invocata;
e ciò quand’anche la necessità di tale protezione risulti – allo stato –
soltanto eventuale e futura
.
Quanto alle obiezioni che ci si
può attendere.
(a) Una
tra queste è già stata immaginata dallo stesso magistrato modenese: il lasso
temporale (anche notevole) che potrebbe intercorrere fra il momento delle
disposizioni e quello della loro operatività, potrebbe privarle di valore, al
verificarsi di evoluzioni della scienza e della tecnica. La risposta offerta
nel decreto coglie nel segno: se si verificasse la situazione estrema
contemplata dall’interessato – ovverosia, una condizione di vita al confine con
la morte – qualsiasi progresso scientifico e tecnologico sarebbe irrilevante;
dato che quella evoluzione potrebbe intervenire soltanto ad affinare (prolungandolo) il momento del passaggio.
(b) La
seconda obiezione da mettere in conto è la possibilità di un mutamento delle
volontà precedentemente espresse con le disposizioni anticipate. La risposta –
anche in questo caso proviene dal decreto: “…I poteri-doveri demandati in via
sostitutiva andranno esercitati alla ferma condizione che il beneficiario non
manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà opposta a
quella formalizzata nella scrittura”.
(c) Altro
argomento ancora (collegato al precedente) e anch’esso da respingere: il
“pentimento” potrebbe sopraggiungere – senza però poter essere manifestato –
nel momento stesso del passaggio allo stato d’incoscienza o nell’imminenza di
esso (è questo il Leit-motiv di tanti dibattiti sul tema): non si può
escludere che questo avvenga, ma – osserva il giudicante – tale argomento non
può assurgere al rango di obiezione giuridicamente rilevante: e, infatti, una
volontà negoziale, una volta espressa, resta ferma fino a revoca. Si aggiunga,
poi, la doverosa messa in conto di tale rischio da parte di chiunque
predisponga disposizioni di ultima volontà, il quale – come è del tutto
verosimile – so determinerà a quell’iniziativa, avendo la consapevolezza del
possibile verificarsi di una simile eventualità.
(d) E
infine, può anche immaginarsi che la traiettoria tracciata con questo
provvedimento venga contrastata con argomenti facenti perno sulle difficoltà
organizzative degli uffici; sulla necessità di non appesantire il già
sovrabbondante carico dei giudici tutelari nostrani con iniziative così
sbilanciate: “meglio pensare a chi ha veramente bisogno di essere sostenuto e
protetto ora!”.
È vero, occorrerebbe proteggere
tutti i deboli d’Italia; ma, il constatare che il bilancio applicativo non è
ancora del tutto roseo a tale riguardo (a causa di
deficit di vario
genere sul terreno organizzativo) non può giustificare di per sè
interpretazioni restrittive della legge; senza, poi, considerare che i ricorsi
del genere di quello presentato a Modena non si annunciano, oggigiorno, così
numerosi
.
Sempre in riferimento alla designazione nel
procedimento di AdS per l’attuazione di direttive mediche anticipate:
6.
“
Per il combinato disposto dell’art. 404
c.c. e dell’art. 6 della Convenzione di Oviedo, può provvedersi alla nomina di
un amministratore di sostegno per un paziente che non sia in grado di prestare
consapevolmente il proprio consenso ai trattamenti sanitari. Allorché l’interessato
chieda la nomina di un amministratore di sostegno, dal medesimo designato
all’udienza di comparizione avanti al g.t., al fine di dare attuazione alle
direttive anticipate per cure mediche precedentemente redatte e sottoscritte,
l’incarico vicariale dovrà essere affidato alla persona designata
dall’amministrando, sempreché risulti idonea all’incarico, con il compito
specifico di compiere gli atti indicati nelle direttive mediche predisposte e
confermate in udienza”.
In conclusione si può affermare che l'Amministrazione di sostegno ha acquisito un'estrema importanza nell'ambito della tutela di "soggetti giuridicamente deboli" e che in alternativa alla ben più gravosa interdizione si attaglia a diverse casistiche di infermità fisica ovvero psicologica; per questo motivo spetterà alla giurisprudenza adattare e riempire lo scarno dispositivo dell'articolo 404 c.c. per poter adempiere alla ratio legis dell'istituto.