Legge 09.01.2004 n° 6 , G.U. 19.01.2004
Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il Parlamento ha introdotto nel codice civile un nuovo istituto di protezione civilistica degli infermi di mente denominato “Amministrazione di sostegno”.
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
La casistica che emerge dai primi dieci anni di applicazione dell'istituto è assai ampia: si va dai disturbi mentali (in luogo della più pesante misura dell'interdizione) alla grave infermità con ricovero permanente conseguente ad intervento chirurgico ritenuto vitale, all'assoluta incapacità di sottrarsi agli stimoli depauperativi esterni, sino ai gravi handicap esclusivamente fisici (come la totale incapacità motoria derivante, ad es., dalla S.L.A.) ed alla spiccata propensione per il consumo di sostanze stupefacenti.
La finalità del provvedimento consiste nella tutela, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Il riferimento alla
“infermità ovvero menomazione” come presupposto per la nomina di un
amministratore di sostegno ha comportato la creazione di un'ampia casistica relativa alla valutazione della sua presenza o meno laddove non si ritiene che questa sia
presupposto per la nomina.
Parte della dottrina ha evidenziato che la normativa in
commento presupporrebbe un requisito implicito e inespresso per la nomina
dell’amministratore di sostegno, compendiabile nella attualità
dell’infermità.
È stato così escluso che possa nominarsi un amministratore
“ora per allora”, ossia in vista “di un’infermità fisica destinata a
verificarsi in futuro” e “non ancora in atto al momento dell’istanza[1]”,
ipotizzando la situazione in cui venga a trovarsi “un soggetto che ha
programmato un ciclo di terapie debilitanti che richiedano l’ospedalizzazione o
un intervento chirurgico cui seguirà un lungo percorso postoperatorio che lo
costringa a letto[2]”. La
sussistenza del presupposto emergerebbe da congrui dati normativi. In
particolare, dall’impiego dell’indicativo presente contenuto nell’art. 404 c.c.,
laddove si considera destinataria della misura la persona che “si trova”
nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi e dall’art. 407, comma 2,
c.c. che, imponendo al g.t. di sentire “personalmente” la persona cui il
procedimento si riferisce, adempie alla funzione di consentire al giudice di
constatare l’effettiva condizione di non autonomia e disabilità del soggetto.
Viene evidenziato in senso ostativo che:
- “Non sembra ammissibile la pronuncia di un decreto istitutivo dell’amministrazione in cui sia stabilito un termine iniziale differito di esecutività, se non nelle ipotesi espressamente previste; quella riguardante il decreto emesso in favore del minore emancipato nell’ultimo anno della sua minore età e destinato a divenire esecutivo dal compimento del diciottesimo anno (art. 4405, comma 2) e quella del decreto emesso in favore dell’interdetto o dell’inabilitato, che diviene esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (art. 405, comma 3)[3]”.
A ciò dovrebbe aggiungersi
un’ulteriore considerazione, questa volta di carattere generale, scaturente dai
principi generali della procedura e dallo studio delle condizioni dell’azione.
Di norma, alla tutela giurisdizionale dei diritti si procede in presenza di un
“interesse ad agire” (art. 100 c.p.c.), ossia un bisogno attuale di tutela
giurisdizionale, essendo eccezionali e perciò tassative le ipotesi in cui si
possa prescindere da tale condizione dell’azione.
Di contrario avviso le pronunce
giurisprudenziali edite. Si è affermato che
- “Può essere nominato un amministratore di sostegno anche al soggetto che preveda di trovarsi nel futuro, a seguito di un programmato intervento chirurgico, nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di una propria menomazione fisica e che abbia provveduto alla designazione dell’amministratore nelle forme previste dall’art. 408 c.c. In tali casi il beneficiario, considerata la sua perdurante capacità d’intendere e volere, conserverà la facoltà di compiere gli atti delegati all’amministratore di sostegno. Si dovrà tuttavia provvedere a pubblicizzare l’istitutozione dell’amministrazione di sostegno nelle forme di legge[4]”.
Un recente provvedimento, su ricorso
della stessa interessata che stava per sottoporsi ad intervento
medico-chirurgico, ha nominato in via d’urgenza la figlia dell’amministratore
di sostegno della madre, col compito di esprimere:
- “il consenso ad eventuali trattamenti sanitari o medico-chirurgici ove la interessata non sia in grado di prestarlo, secondo le indicazioni date dalla medesima in relazione ad intervento di espianto e reimpianto di protesi al ginocchio, nel documento “direttive anticipate relative alle cure mediche” sottoscritto dall’interessata in data 30 maggio 2007[5]”.
Analoga soluzione è stata
adottata a beneficio di persona, settantenne, affetta da s.l.a., ma ancora in
grado di esprimere in modo consapevole il proprio punto di vista, contraria ad
eventuali interventi e terapie salvavita. Si legge nel decreto che
- “Va nominato un amministratore di sostegno con attribuzione del potere-dovere di negare, in nome e per conto della persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica, l’autorizzazione ai sanitari di praticare ventilazione forzata a tracheotomia all’atto in cui, senza che sia manifestata volontà contraria della persona, l’evolversi della malattia imponesse la specifica terapia salvifica[6]”. “…Già esiste, in diritto sostanziale, lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà in campo bioetico, ovverosia, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, di cui all’art. 408, comma 2, c.c. Sul piano processuale l’istituto di cui avvalersi a tale scopo è l’amministrazione di sostegno. Pertanto, qualora la persona divenuta incapace di intendere e di volere abbia lasciato, allorché era lucida psichicamente, specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali, andrà nominato un amministratore di sostegno con l’incarico di negare, in nome e per del beneficiario, il consenso autorizzativo a tal genere di interventi salvifici, in attuazione delle precedenti disposizioni di volontà anticipate[7]”.
Ancora in merito alla
designazione e nomina anticipate dell’amministratore di sostegno ai fini della
negazione futura ed eventuale del consenso a trattamenti salvifici invasivi si
riporta un decreto innovativo del g.t. di Modena che ha dato corso ad una
investitura vicariale anticipata, con la nomina cioè di un amministratore di sostegno
in favore del richiedente, pur non sussistendo – al momento della pronuncia –
la condizione di inadeguatezza gestionale e di abbandono, ordinariamente
necessarie ai fini dell’attivazione. Il ricorrente aveva, infatti, dettato
disposizioni anticipate di volontà, in merito ad eventuali futuri trattamenti
sanitari invasivi che ipotesi fossero resi necessari, ed aveva domandato al
giudice la nomina della moglie (e per il caso di impossibilità di questa della
figlia) quale rappresentante ad acta.
Da apprezzare la valorizzazione
della neo-figura che in tal modo è stata attuata; sebbene, nel provvedimento
non convinca del tutto la non inclusione – tra i poteri affidati al vicario –
di quello attinente alla somministrazione di cure palliative di natura oppiacea,
allorché ne possa derivare un’anticipazione della fine della vita. Non va
sottovalutato, infatti, che il diritto a non soffrire costituisce al pari
dell’autodeterminazione, prerogativa della persona fondamentale e non
negoziabile[8].
- “Allorché taluno, avvalendosi della norma di cui all’art. 408, comma 2 c.c., abbia designato il suo auspicato amministratore di sostegno in previsione della propria ed eventuale incapacità futura, contestualmente esprimendo direttive di dissenso circa l’adozione di determinate terapie, ancorché salvifiche, detta volontà va rispettata, e nominato un amministratore di sostegno con l’incarico di negare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso autorizzativo dell’intervento sanitario salvifico. Tale nomina deve ritenersi consentita anche in via anticipata, allorché cioè l’eventualità contemplata nella scrittura non si sia ancora verificata, al momento della pronuncia del g.t."A ciò autorizzano l’art. 408 comma 2 c.c., da leggersi nella logica garantistica dell’essere umano e delle sue esigenze di vita e di salute, introdotta dalla legge n. 6 del 2004, e lo stesso art. 404 c.c., il quale suggerisce all’interprete che il legislatore ha individuato l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario come presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche come requisito per la sua istituzione. I poteri-doveri demandati in via sostitutiva andranno esercitati dall’amministratore di sostegno alla ferma condizione che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà opposta a quella precedentemente manifestata quando ancora si trovava nel pieno possesso delle capacità cognitive[9]”.
È possibile – questo è
l’interrogativo centrale - nominare oggi
un amministratore di sostegno, a favore di un soggetto che sia nel pieno
possesso delle proprie facoltà cognitive e che ne faccia egli stesso richiesta
per l’eventualità di un bisogno futuri di protezione? E se sì, a quali
condizioni ed in presenza di quali presupposti dovrà dirsi consentita siffatta
opzione? A tale riguardo il g.t. osserva lucidamente:
“È la lettera stessa della prima
norma (dell’art. 404 c.c.) a suggerire all’interprete che il legislatore ha
individuato l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario come
presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non
anche come requisito per la sua istituzione. Deduzione che appare coerente, del
resto, a quella natura volontaria della giurisdizione in cui si colloca la
nuova figura ed al relativo oggetto di gestione di interessi della persona
coinvolti che porta in primo piano l’esigenza della più appagante tutela degli
stessi”.
La soluzione da accogliersi dovrà
farsi dipendere da ciò che effettivamente si annunci, hic et nunc, come
preferibile per assicurare all’interessato la protezione dal medesimo invocata;
e ciò quand’anche la necessità di tale protezione risulti – allo stato –
soltanto eventuale e futura[10].
Quanto alle obiezioni che ci si
può attendere.
(a) Una
tra queste è già stata immaginata dallo stesso magistrato modenese: il lasso
temporale (anche notevole) che potrebbe intercorrere fra il momento delle
disposizioni e quello della loro operatività, potrebbe privarle di valore, al
verificarsi di evoluzioni della scienza e della tecnica. La risposta offerta
nel decreto coglie nel segno: se si verificasse la situazione estrema
contemplata dall’interessato – ovverosia, una condizione di vita al confine con
la morte – qualsiasi progresso scientifico e tecnologico sarebbe irrilevante;
dato che quella evoluzione potrebbe intervenire soltanto ad affinare (prolungandolo) il momento del passaggio.
(b) La
seconda obiezione da mettere in conto è la possibilità di un mutamento delle
volontà precedentemente espresse con le disposizioni anticipate. La risposta –
anche in questo caso proviene dal decreto: “…I poteri-doveri demandati in via
sostitutiva andranno esercitati alla ferma condizione che il beneficiario non
manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà opposta a
quella formalizzata nella scrittura”.
(c) Altro
argomento ancora (collegato al precedente) e anch’esso da respingere: il
“pentimento” potrebbe sopraggiungere – senza però poter essere manifestato –
nel momento stesso del passaggio allo stato d’incoscienza o nell’imminenza di
esso (è questo il Leit-motiv di tanti dibattiti sul tema): non si può
escludere che questo avvenga, ma – osserva il giudicante – tale argomento non
può assurgere al rango di obiezione giuridicamente rilevante: e, infatti, una
volontà negoziale, una volta espressa, resta ferma fino a revoca. Si aggiunga,
poi, la doverosa messa in conto di tale rischio da parte di chiunque
predisponga disposizioni di ultima volontà, il quale – come è del tutto
verosimile – so determinerà a quell’iniziativa, avendo la consapevolezza del
possibile verificarsi di una simile eventualità.
(d) E
infine, può anche immaginarsi che la traiettoria tracciata con questo
provvedimento venga contrastata con argomenti facenti perno sulle difficoltà
organizzative degli uffici; sulla necessità di non appesantire il già
sovrabbondante carico dei giudici tutelari nostrani con iniziative così
sbilanciate: “meglio pensare a chi ha veramente bisogno di essere sostenuto e
protetto ora!”.
È vero, occorrerebbe proteggere
tutti i deboli d’Italia; ma, il constatare che il bilancio applicativo non è
ancora del tutto roseo a tale riguardo (a causa di deficit di vario
genere sul terreno organizzativo) non può giustificare di per sè
interpretazioni restrittive della legge; senza, poi, considerare che i ricorsi
del genere di quello presentato a Modena non si annunciano, oggigiorno, così
numerosi[11].
Sempre in riferimento alla designazione nel
procedimento di AdS per l’attuazione di direttive mediche anticipate:
6. “Per il combinato disposto dell’art. 404
c.c. e dell’art. 6 della Convenzione di Oviedo, può provvedersi alla nomina di
un amministratore di sostegno per un paziente che non sia in grado di prestare
consapevolmente il proprio consenso ai trattamenti sanitari. Allorché l’interessato
chieda la nomina di un amministratore di sostegno, dal medesimo designato
all’udienza di comparizione avanti al g.t., al fine di dare attuazione alle
direttive anticipate per cure mediche precedentemente redatte e sottoscritte,
l’incarico vicariale dovrà essere affidato alla persona designata
dall’amministrando, sempreché risulti idonea all’incarico, con il compito
specifico di compiere gli atti indicati nelle direttive mediche predisposte e
confermate in udienza[12]”.
In conclusione si può affermare che l'Amministrazione di sostegno ha acquisito un'estrema importanza nell'ambito della tutela di "soggetti giuridicamente deboli" e che in alternativa alla ben più gravosa interdizione si attaglia a diverse casistiche di infermità fisica ovvero psicologica; per questo motivo spetterà alla giurisprudenza adattare e riempire lo scarno dispositivo dell'articolo 404 c.c. per poter adempiere alla ratio legis dell'istituto.
[1] Roma 2004, 1026: Calò
2004a, 252, il quale opina per la negativa, dalla possibilità, offerta dalla l.
6/2004, di dare ingresso al c.d. testamento biologico.
[2] Roma 2004, 1026 cit.
[3] Roma 2004, 1026, cit.
[4] Trib. Parma 2 aprile
2004 (GI, 2005, 1839; GM, 2005, 2087, s.m.); Trib. Roma 19 marzo 2004, N, 2004, 249.
[5] Trib. Siena 18 giugno 2007,
in www.personaedanno.it/amministrazione
di sostegno, amministratore, poteri.
[6] Trib. Modena 13 maggio
2008, Deg on line, 22 maggio 2008; GI, 2008, 1934.
[7] Trib. Modena 13 maggio
2008, cit.
[8] CENDON-ROSSI, Amministrazione
di sostegno, Milano, 2009.
[9] Trib. Modena, decr., 5
novembre 2008, g.t. Stanzani.
[10] CENDON-ROSSI, L’amministrazione
di sostegno, cit. 350.
[11] CENDON-ROSSI, L’amministrazione
di sostegno, cit. 352 ss.
[12] Trib. Bologna, sez.
dist. Imola, decr., 4 giugno 2008, g.t. Betti, tratta dal sito
www.personaedanno.it
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