L’amministrazione di sostegno è un istituto
introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 6 del 9 gennaio
2004, per la tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri
interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione
o all'inabilitazione.
L’amministratore di sostegno
è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di
una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche
parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.
Anziani
o disabili,
ma anche alcolisti,
tossicodipendenti,
carcerati,
malati
terminali, ciechi,
potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura
incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura
della loro persona e del loro patrimonio.
L’amministratore di sostegno è un tutore
delle persone dichiarate non autonome, per effetto di un’infermità o di una
menomazione fisica o psichica che si trovano nell’impossibilità, anche parziale
o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi, anziane o disabili.
Viene nominato dal giudice tutelare e
scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito. Possono
diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato
legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o
il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.
L’ufficio di amministrazione di sostegno non prevede
l'annullamento delle capacità del beneficiario
a compiere validamente atti giuridici, e in questo si differenzia
dall'interdizione.
I poteri dell'amministratore di sostegno
vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire
a terzi il controllo sul suo operato.
Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a
meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nel qual caso è permanente, salvo rinuncia o richiesta di revoca
dello stesso interessato.
La persona interessata può mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata presentare la
richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio
e entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice
provvederà alla nomina dell'amministratore. Il suo decreto diventa
immediatamente esecutivo.
I giudici tutelari
si trovano presso ogni Procura della Repubblica.
Esiste anche il registro
comunale degli amministratori di sostegno,
il primo registro è nato a Roma dopo una fase di sperimentazione.
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