Tutte le donne di Prassagora

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Pride and Prejudice, Jane Austen
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giovedì 15 ottobre 2015

Alcune riflessioni sul fine vita dopo la legalizzazione dell'Eutanasia in California


Anche la California ha approvato una legge sul suicidio assistito.
Lo scorso 5 ottobre il cattolico governatore della California, Jerry Brown, ha firmato il provvedimento con cui viene legalizzata l’eutanasia anche nello stato americano da lui governato. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio 2016.
Il governatore cattolico Jerry Brown ha deciso di firmare la legge nonostante l’opposizione della chiesa cattolica a tale pratica.
Ha affermato che «Un’opzione che può essere un conforto è un diritto». Brown da giovane aveva studiato in un seminario gesuita, spiegando di aver a lungo ponderato questa difficile decisione alla luce delle sue convinzioni religiose, ha ritenuto di dover firmare la legge:
«Alla fine ho cercato di pensare cosa avrei voluto in caso di una mia malattia terminale - ha dichiarato il democratico  - Non so cosa io farei se mi trovassi a morire tra dolori prolungati e strazianti. Sono certo, comunque, che mi sarebbe di conforto poter valutare l’opzione offerta da questa legge. E quindi non vorrei negare agli altri questo diritto».

Una volta entrata effettivamente in vigore, la legge permetterà ai medici di prescrivere ai malati terminali adulti ed in pieno possesso delle loro facoltà mentali dosi di farmaci per provocare una "morte dolce".

La legge è stata redatta sul modello di quella entrata in vigore nel 1997 in Oregon, il primo dei cinque Stati americani che hanno legalizzato il suicidio assistito, dove lo scorso anno 105 malati terminali si sono suicidati usando i farmaci prescritti dai loro medici. Lo stesso Stato dove si era rifugiata anche Brittany Maynard, la ragazza di 29 anni che chiedeva alla California di poter di morire con dignità. Era, secondo le statistiche, il malato terminale numero 1174 ad avere ottenuto l’autorizzazione al suicidio assistito. E il malato numero 753 a essere andato fino in fondo.

La firma di Brown mette fine a un appassionato dibattito che si è acceso in California intorno all’ "End of Life Option Act". «Questo è un giorno triste per la California» è stata la dichiarazione di Tim Rosales, portavoce dell’associazione Californians Against Assisted Suicide, che ha visto la partecipazione di medici, gruppi per la difesa dei disabili e gruppi cattolici mobilitati contro la legge. Riferendosi al fatto che Brown ha giustificato la sua decisione pensando ad una sua ipotetica esperienza personale, Rosales ha ricordato che «l’ambiente da cui proviene il governatore è molto diverso da quello di milioni di californiani che vivono in povertà, senza lo stesso accesso alle cure mediche: queste persone e i loro familiari potrebbero rischiare se ai medici venisse dato il potere di prescrivere loro dosi letali di medicinali».

Con la California salgono a cinque gli Stati USA in cui è possibile praticare il suicidio assistito. Gli altri Stati sono: Washington, Oregon, Vermont e Montana.
La decisione della California di votare favorevolmente per l’introduzione del suicidio assistito (termine con cui si intende l’aiuto medico ed amministrativo portato ad un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio) è stata probabilmente raggiunta anche grazie al sostegno profuso per la causa da Brittany Maynard che, per porre fine alle proprie sofferenze, fu costretta a trasferirsi dalla California all’Oregon alla fine dello scorso anno. 
La ragazza, prima di portare a termine la propria scelta, lanciò un appello al mondo, sostenendo che il suo non era un suicidio volontario, ma solo una scelta consapevole per evitare ulteriori sofferenze determinate dall’avanzare del cancro che la stava lentamente uccidendo.


Dichiarazioni del genere avrebbero dovuto far riflettere, anche ben oltre i confini dello stato di provenienza di Brittany.
Il Vaticano non tardò a condannare il gesto della giovane, definendolo “indegno”.

In Italia molti ricorderanno la vicenda di Piergiorgio Welby, militante del Partito Radicale e vice presidente dell’Associazione Luca Coscioni.
Il c.d. caso Welby balzò alle cronache negli ultimi anni della sua vita quando, gravemente malato, chiese che venisse “staccata la spina”, ovvero l’interruzione delle terapie che continuavano a tenerlo in vita.
L’esperienza di Welby è lucidamente raccontata nell’autobiografia “Lasciatemi morire”. Quando alla fine del 2006 Welby riuscì finalmente ad ottenere "la dolce morte", dopo una difficile battaglia legale, il Vaticano gli negò il funerale cattolico, esprimendo una chiara condanna verso la scelta che era stata compiuta.


Il tema del fine vita è una questione oltremodo delicata che tocca le nostre coscienze.
A sommesso avviso di chi scrive, ciò che deve sempre essere al centro di qualsiasi legge che venga ad essere proposta e approvata sul tema, deve essere il benessere del paziente.

Credo che sia questo il minimo comune denominatore nella redazione di una legge sul fine vita.
Perché anche di questo tema si deve parlare. 
Non possiamo negare il fatto che di questi tempi malattie invalidanti, incurabili ed estremamente dolorose come il cancro, siano diventati un'ombra nefasta nella vita di molte famiglie. 
La convinzione che la vita sia un diritto indisponibile, che sia o meno derivante da motivi religiosi, non può non tenere conto del benessere psicofisico del malato.

Ciò che spesso si tace, tuttavia, è che l'eutanasia corre il rischio di risultare una via di facile risparmio economico per gli Stati che sono erogatori delle cure sanitarie.

L'Eutanasia in Europa
Purtroppo le terapie che leniscono il dolore più efficaci e che renderebbero l'accompagnamento del paziente verso la fine dell'esistenza non doloroso, le c.d. cure palliative  hanno costi elevati che gli Stati dovrebbero accollarsi, e che se lasciati sulle spalle delle famiglie rischierebbero di sfociare nella soluzione di convincere il malato a chiedere l'eutanasia.


Ritengo sia giusto avere una legge sul testamento biologico, contro l'accanimento terapeutico, da un lato, ma che all'altro si possano e si debbano incentivare molto di più le terapie del dolore, che permettano di togliere uno dei principali motivi per cui il malato chiede l'eutanasia: la sofferenza e il dolore fisico.

venerdì 7 novembre 2014

Dichiarazione anticipata di trattamento




  La dichiarazione anticipata di trattamento (detta anche Testamento biologico, o più variamente testamento di vita, direttive anticipate, volontà previe di trattamento) è l'espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

La parola testamento viene presa in prestito dal linguaggio giuridico riferendosi ai testamenti tradizionali dove di solito si lasciano scritti (di pugno) le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi o beneficiari. Nel mondo anglosassone lo stesso documento viene anche chiamato living will (a volte impropriamente tradotto come "volontà del vivente").
La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado o ai rappresentanti legali qualora la persona stessa non è più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.


Contesto giuridico in Italia 

Non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli organi[1], cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.
L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge[2]» e l'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione[3]». 
Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso[4].
È importante sottolineare che nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, tuttavia lo strumento di ratifica non è ancora depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti dalla legge per l'adattamento dell'ordinamento italiano ai principi e alle norme della Costituzione. Per questo motivo l'Italia non fa parte della Convenzione di Oviedo[5].

Casi di giurisprudenza 

Per la prima volta in Italia, il 5 novembre 2008, il Tribunale di Modena nella persona del Giudice Guido Stanzani emette un decreto di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto qualora questo, in un futuro, sia incapace di intendere e di volere. L'amministratore di sostegno avrà il compito di esprimere i consensi necessari ai trattamenti medici. 

Così facendo si è data la possibilità di avere gli stessi effetti giuridici di un testamento biologico seppur in assenza di una normativa specifica[6].

 

Dibattito politico in Italia

L'argomento, "eticamente sensibile", vede posizioni differenti fra correnti di pensiero di tipo laica, radicale (spingendosi fino a voler discutere di eutanasia) e posizioni di forte difesa della vita di ispirazione cattolica. Per quanto riguarda l'eutanasia il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso chiaramente nel 2003 con un documento di raccomandazioni dove si afferma che le dichiarazioni anticipate non possono contenere indicazioni «in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili» e che «il paziente non può essere legittimato a chiedere e ad ottenere interventi eutanasici a suo favore[7]».

Il documento del CNB afferma inoltre che «i medici dovranno non solo tenere in considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà».
Alcuni recenti casi mediatici (come ad esempio quello di Eluana Englaro) hanno posto nuovamente all'attenzione della politica e dell'opinione pubblica la necessità di legiferare in maniera chiara sull'argomento.



[1] Il Ministro della Salute italiano, per esempio, per la donazione degli organi, aveva tentato di introdurre un talloncino da portare con sé dove si dichiara la propria posizione rispetto alla volontà di donare gli organi.
[3] Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina; art. 9. Consiglio d'Europa, 4 aprile 1997. URL consultato il 17-02-2009. Legge 28 marzo 2001, n. 145. parlamento.it, 28 marzo 2001. URL consultato il 17-02-2009.
[4] «Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso»; Codice di Deontologia Medica, art. 34. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. URL consultato il 17-02-2009.
[5] Convenzione di Oviedo e il suo calvario. Associazione Luca Coscioni, 1 febbraio 2008. URL consultato il 20-02-2009.
[6] Primo caso di «Testamento biologico». Il giudice applica una norma del 2004. Corriere della Sera, 29 maggio 2008. URL consultato il 20-02-2009. Decreto Stanzani del 5 novembre 2008. forumdonnegiuriste.it, Tribunale di Modena, 29 maggio 2008. URL consultato il 20-02-2009. Dichiarazioni anticipate di trattamento. Comitato Nazionale di Bioetica, 18 dicembre 2003. URL consultato il 20 febbraio 2009.

[7]Un testamento lungo 15 anni. L'Espresso, 12 febbraio 2009. URL consultato il 14 febbraio 2009.