La dichiarazione anticipata di trattamento (detta anche Testamento biologico, o più variamente testamento di vita, direttive anticipate, volontà previe di trattamento) è l'espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
La parola testamento viene presa in prestito dal linguaggio giuridico riferendosi ai testamenti tradizionali dove di solito si lasciano scritti (di pugno) le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi o beneficiari. Nel mondo anglosassone lo stesso documento viene anche chiamato living will (a volte impropriamente tradotto come "volontà del vivente").
La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado o ai rappresentanti legali qualora la persona stessa non è più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.
Contesto giuridico in Italia
Non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli organi[1], cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.
L'articolo 32
della Costituzione della Repubblica
Italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge[2]» e
l'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione
sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce che
«i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da
parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di
esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione[3]».
Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso[4].
Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso[4].
È importante
sottolineare che nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il
Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, tuttavia lo strumento
di ratifica non è ancora depositato presso il Segretariato Generale del
Consiglio d'Europa, non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti
dalla legge per l'adattamento dell'ordinamento italiano ai principi e alle
norme della Costituzione. Per questo motivo l'Italia non fa parte della
Convenzione di Oviedo[5].
Casi di giurisprudenza
Per la prima volta in Italia, il 5 novembre 2008, il Tribunale di Modena nella persona del Giudice Guido Stanzani emette un decreto di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto qualora questo, in un futuro, sia incapace di intendere e di volere. L'amministratore di sostegno avrà il compito di esprimere i consensi necessari ai trattamenti medici.
Così facendo si è data la possibilità di avere gli stessi effetti giuridici di un testamento biologico seppur in assenza di una normativa specifica[6].
Dibattito politico in Italia
L'argomento,
"eticamente sensibile", vede posizioni differenti fra correnti di
pensiero di tipo laica, radicale (spingendosi fino a voler discutere di eutanasia) e
posizioni di forte difesa della vita di ispirazione cattolica. Per quanto
riguarda l'eutanasia il Comitato Nazionale di Bioetica si è
espresso chiaramente nel 2003 con un documento di raccomandazioni dove si
afferma che le dichiarazioni anticipate non possono contenere indicazioni «in
contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con
la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico
pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili» e che «il paziente non
può essere legittimato a chiedere e ad ottenere interventi eutanasici a suo
favore[7]».
Il documento del CNB afferma inoltre che «i medici dovranno non solo tenere in considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà».
Alcuni recenti
casi mediatici (come ad esempio quello di Eluana
Englaro) hanno posto nuovamente all'attenzione della politica e
dell'opinione pubblica la necessità di legiferare in maniera chiara
sull'argomento.
[1] Il
Ministro della
Salute italiano, per esempio, per la donazione degli organi, aveva
tentato di introdurre un talloncino da portare con sé dove si dichiara la
propria posizione rispetto alla volontà di donare gli organi.
[3] Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e
della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia
e della medicina; art. 9. Consiglio d'Europa, 4 aprile 1997. URL consultato il 17-02-2009. Legge
28 marzo 2001, n. 145. parlamento.it, 28 marzo 2001. URL consultato il 17-02-2009.
[4] «Il medico,
se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso»; Codice di Deontologia Medica, art. 34.
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. URL consultato il 17-02-2009.
[5] Convenzione di Oviedo e il suo calvario.
Associazione Luca Coscioni, 1 febbraio 2008. URL consultato il 20-02-2009.
[6] Primo caso di «Testamento biologico». Il giudice
applica una norma del 2004. Corriere della Sera, 29 maggio 2008. URL consultato il 20-02-2009. Decreto Stanzani del 5 novembre 2008.
forumdonnegiuriste.it, Tribunale di Modena, 29 maggio 2008. URL consultato il 20-02-2009. Dichiarazioni anticipate di trattamento.
Comitato Nazionale di Bioetica, 18 dicembre 2003. URL consultato il 20 febbraio 2009.
[7]Un testamento lungo 15 anni. L'Espresso, 12
febbraio 2009. URL
consultato il 14 febbraio 2009.
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