Tutte le donne di Prassagora
Pride and Prejudice, Jane Austen
mercoledì 19 novembre 2014
Abolizione esenzione Imu per i terreni: stangata per duemila comuni con lo Sblocca-Italia
L'esenzione IMU totale per i terreni è destinata a rimanere solo in 1.578 Comuni, invece dei 3.524 attuali: altri 2.568 saranno invece caratterizzati da un'esenzione parziale, limitata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali.
Il cambio di regole sta per essere pubblicato e si applica già dal 2014, per cui i proprietari dovranno pagare entro il 16 dicembre l'imposta di tutto l'anno.
L'impatto dello Sblocca – Italia su edilizia e infrastrutture. Meno vincoli per le ristrutturazioni, i recuperi e le opere urgenti
Semplificare le procedure e spingere l'acceleratore su attività edilizia e infrastrutture sono gli obiettivi che ispirano il Dl Sbocca-Italia.
Con lo Sblocca-Italia si allarga il raggio di azione dell'edilizia libera, gli interventi cioè di manutenzione e piccola trasformazione realizzabili con semplice comunicazione di inizio attività (Cil) asseverata da un progettista.
Frazionamenti e accorpamenti diventano liberi e gratuiti purché non alterino i volumi, così come le opere di manutenzione straordinaria. Per dare fiato al mercato immobiliare, il decreto introduce sconti Irpef per chi acquista immobili da destinare all'affitto a canone concordato.
Accelerazione anche in caso di appalti per cui sono previste deroghe al Codice: per un ampio ventaglio di opere urgenti: sicurezza delle scuole, dissesto idrogeologico, rischio sismico, tutela del patrimonio ambientale e culturale. Gli affidamenti dei lavori di queste tipologie potranno avvenire senza gara fino a 5,2 milioni. Commissariamenti e risorse per 3,9 miliardi di euro puntano invece a sbloccare le infrastrutture.
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Bibliografia
Il Sole 24 Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-18/addio-esenzione-sole-24-ore-stangata-imu-2mila-comuni-204946.shtml
giovedì 13 novembre 2014
Alternative all'acquisto di un immobile: il Rent to buy e le novità dello "Sblocca Italia"
Esistono sul mercato diverse formule contrattuali che semplificano l’acquisto di un immobile in alternativa all’accensione di un mutuo (oggi è una chimera per molti Italiani vista la crisi e la stretta sui finanziamenti bancari): facciamo dunque chiarezza tra le diverse soluzioni che spesso – complice un sovrapporsi di inglesismi – tendono a confondersi l’un l’altra pur avendo caratteristiche contrattuali differenti.
1. Nel Rent to Buy il venditore affitta l’immobile all’acquirente e congela il prezzo fino a quando sarà in grado di accedere ad un finanziamento bancario. In pratica si resta affittuari finché non si riesce ad ottenere un mutuo per comprare l’immobile locato. La formula del Rent to Buy – diversamente dall’affitto con riscatto – non va quindi a sostituirsi al sistema bancario per finanziare l’acquisto di un immobile, ma aiuta il potenziale acquirente ad ottenere i requisiti per rientrare nei parametri che oggi vengono chiesti dalle Banche prima di concedere un mutuo. il Rent to Buy è caratterizzato da un’estrema flessibilità e dalla garanzia di adeguati paracadute e ammortizzatori:
- è basato su contratti regolamentati e trascritti dal Notaio, con garanzie a entrambe le parti;
- si può cedere a terzi per recuperare le somme accantonate.
Nel panorama contrattuale esiste tutta una serie di soluzioni
intermedie tra Affitto con riscatto e Rent to Buy, anche se nessuna di
queste tutela al 100% ambo le parti:
- contratto di vendita con patto di riservato dominio;
- preliminare di compravendita ad effetti anticipati;
- contratto di locazione con patto di futura vendita;
- contratto di locazione con opzione di acquisto.
Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 11/11/2014, n. 164, G.U. 11/11/2014, n. 262 vengono disciplinati i contratti di godimento in funzione della successiva vendita, che definisce la particolare tipologia di contratti noti come “Rent to buy”,
viene specificata nei suoi elementi dal comma 1bis
dell’art. 23 in sede di conversione del DL 133/2013, c.d. “salva
Italia”.
All'art. 23
del D.L. 133/14 convertito in legge il 30 ottobre scorso è stato
aggiunto il comma 1-bis che consente alle parti di definire la quota dei
canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in
caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà
dell'immobile entro il termine stabilito.
Il nuovo schema negoziale è
caratterizzato da elementi tipici della locazione e della
compravendita: il conduttore ottiene la disponibilità dell’immobile,
paga il corrispettivo e si impegna, entro un determinato
termine fissato liberamente dalle parti ad acquistare la proprietà dello
stesso immobile defalcando dal corrispettivo di acquisto parte dei
canoni già versati.
Il contratto è trascritto secondo la regola dettata dall’art. 2645bis c.c.
per i preliminari sottoposti a condizione o che hanno ad oggetto
edifici da costruire o in corso di costruzione e la trascrizione produce
anche gli effetti della locazione ultranovennale, ed è
opponibile ai terzi. Gli effetti della trascrizione si protraggono per
tutta la durata del contratto e comunque per un perioro non superiore a
dieci anni.
Nel caso in cui il
concedente non trasferisca la proprietà alla scadenza del termine, il
conduttore- acquirente potrà ottenere sentenza che tenga luogo del
contratto non concluso (ex art. 2932 c.c.)
La fattispecie contrattuale trova la sua causa, la sua ragione di
carattere socio economico, nella volontà del proprietario concedente di
concedere il godimento di un immobile al fine di venderlo e nella
corrispondente volontà del conduttore di ottenerne la disponibilità a
fronte di un corrispettivo che, in parte, verrà considerato quale
acconto sul prezzo di vendita. Il canone sarà necessariamente superiore a
quello di mercato e la durata del contratto non potrà
Nella conversione in legge è previsto che le parti definiscano in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire
in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà
dell’immobile entro il termine stabilito. E’ data dunque ampia autonomia
alla negoziazione: le parti devono stabilire fin dalla stipula del
contratto la misura del canone e definire quale quota di questo è da
imputarsi quale acconto, prezzo che, in caso di mancato esercizio del
diritto di acquistare l’immobile da parte del conduttore, dovrà essere
allo stesso restituita.
La modifica
trova la sua ragion d’essere nella necessità di evitare che si realizzi
un ingiustificato arricchimento in capo al proprietario locatore
concedente: infatti, poiché durante la fase preparatoria all’acquisto il
futuro acquirente versa un importo mensile, ma solo
una parte viene considerata come canone di locazione effettiva (e quindi
a fondo perduto), mentre l’altra parte va a creare un deposito in
conto di futuro acquisto, nel caso in cui tale acquisto non avvenga, per
ristabilire l’equilibrio il concedente dovrà restituire quanto ricevuto
a tale titolo.
Diversamente accade in caso di risoluzione per inadempimento di una delle parti: in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero di canoni stabilito dalle parti, non inferiore comunque ad un ventesimo
del loro numero complessivo si verificherà l’inadempimento del
conduttore e il concedente avrà diritto alla restituzione dell’immobile e
trattenendo definitivamente, a titolo di indennità, tutto quanto
versatogli.
Qualora, invece, l’inadempimento fosse a carico del concedente, questi dovrà restituire la parte dei canoni imputati a corrispettivo di vendita, maggiorata degli interessi legali.
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Bibliografia:
Francesca Vinciarelli, Rent to buy e affitto:analisi comparata, http://www.pmi.it/impresa/normativa.html
Mariagrazia Monega, In Gazzetta lo Sblocca Italia: le novità del Rent to buy, http://www.quotidianogiuridico.it
venerdì 7 novembre 2014
Dichiarazione anticipata di trattamento
La dichiarazione anticipata di trattamento (detta anche Testamento biologico, o più variamente testamento di vita, direttive anticipate, volontà previe di trattamento) è l'espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
La parola testamento viene presa in prestito dal linguaggio giuridico riferendosi ai testamenti tradizionali dove di solito si lasciano scritti (di pugno) le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi o beneficiari. Nel mondo anglosassone lo stesso documento viene anche chiamato living will (a volte impropriamente tradotto come "volontà del vivente").
La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado o ai rappresentanti legali qualora la persona stessa non è più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.
Contesto giuridico in Italia
Non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli organi[1], cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.
L'articolo 32
della Costituzione della Repubblica
Italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge[2]» e
l'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione
sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce che
«i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da
parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di
esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione[3]».
Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso[4].
Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso[4].
È importante
sottolineare che nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il
Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, tuttavia lo strumento
di ratifica non è ancora depositato presso il Segretariato Generale del
Consiglio d'Europa, non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti
dalla legge per l'adattamento dell'ordinamento italiano ai principi e alle
norme della Costituzione. Per questo motivo l'Italia non fa parte della
Convenzione di Oviedo[5].
Casi di giurisprudenza
Per la prima volta in Italia, il 5 novembre 2008, il Tribunale di Modena nella persona del Giudice Guido Stanzani emette un decreto di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto qualora questo, in un futuro, sia incapace di intendere e di volere. L'amministratore di sostegno avrà il compito di esprimere i consensi necessari ai trattamenti medici.
Così facendo si è data la possibilità di avere gli stessi effetti giuridici di un testamento biologico seppur in assenza di una normativa specifica[6].
Dibattito politico in Italia
L'argomento,
"eticamente sensibile", vede posizioni differenti fra correnti di
pensiero di tipo laica, radicale (spingendosi fino a voler discutere di eutanasia) e
posizioni di forte difesa della vita di ispirazione cattolica. Per quanto
riguarda l'eutanasia il Comitato Nazionale di Bioetica si è
espresso chiaramente nel 2003 con un documento di raccomandazioni dove si
afferma che le dichiarazioni anticipate non possono contenere indicazioni «in
contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con
la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico
pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili» e che «il paziente non
può essere legittimato a chiedere e ad ottenere interventi eutanasici a suo
favore[7]».
Il documento del CNB afferma inoltre che «i medici dovranno non solo tenere in considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà».
Alcuni recenti
casi mediatici (come ad esempio quello di Eluana
Englaro) hanno posto nuovamente all'attenzione della politica e
dell'opinione pubblica la necessità di legiferare in maniera chiara
sull'argomento.
[1] Il
Ministro della
Salute italiano, per esempio, per la donazione degli organi, aveva
tentato di introdurre un talloncino da portare con sé dove si dichiara la
propria posizione rispetto alla volontà di donare gli organi.
[3] Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e
della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia
e della medicina; art. 9. Consiglio d'Europa, 4 aprile 1997. URL consultato il 17-02-2009. Legge
28 marzo 2001, n. 145. parlamento.it, 28 marzo 2001. URL consultato il 17-02-2009.
[4] «Il medico,
se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso»; Codice di Deontologia Medica, art. 34.
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. URL consultato il 17-02-2009.
[5] Convenzione di Oviedo e il suo calvario.
Associazione Luca Coscioni, 1 febbraio 2008. URL consultato il 20-02-2009.
[6] Primo caso di «Testamento biologico». Il giudice
applica una norma del 2004. Corriere della Sera, 29 maggio 2008. URL consultato il 20-02-2009. Decreto Stanzani del 5 novembre 2008.
forumdonnegiuriste.it, Tribunale di Modena, 29 maggio 2008. URL consultato il 20-02-2009. Dichiarazioni anticipate di trattamento.
Comitato Nazionale di Bioetica, 18 dicembre 2003. URL consultato il 20 febbraio 2009.
[7]Un testamento lungo 15 anni. L'Espresso, 12
febbraio 2009. URL
consultato il 14 febbraio 2009.
Riflessioni sulle ricadute del D.D.L. in materia di consenso informato sulla legislazione in materia di Ads
A seguito della presentazione del D.D.L.
relativo alle disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario, si pone l’interrogativo in merito alle
ricadute del suddetto testo normativo sulla legislazione in materia di
Amministrazione di sostegno, introdotta nel nostro ordinamento a seguito della
l. 9 gennaio 2004, n. 6.
Le riflessioni più immediate ad una prima lettura del testo del Disegno di Legge così come approvato dal Senato il 26 marzo 2009 si appuntano sulla definizione della vita umana come diritto non solo inviolabile ma anche indisponibile, qualificazione che porta con sè una concezione teocratica delle Istituzioni in palese conflitto con la Costituzione (artt. 2, 3, 13, 19, 32), da sempre tesa a una concezione laica di rispetto dell’autodeterminazione dell’individuo. L’art. 1 della summenzionata legge prosegue stabilendo il principio per cui “la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Questa parificazione dei due diritti non regge a fronte di una corretta lettura dell’art. 32 Cost. quale effettuata da una giurisprudenza super consolidata sia della Cassazione che della Corte Costituzionale che individua nel concetto dell’autodeterminazione propria del primo una pregnanza tale da relegare il secondo in posizione subordinata; con la conseguenza che, alla concezione teocratica delle Istituzioni, si affianca quella etica denegata anch’essa dal dettato costituzionale (art. 3 e 19).
Gli intenti sottostanti a questo Disegno di Legge, a mio avviso, appaiono mirati ad accontentare la componente cattolico-clericale fondamentalista dell’elettorato, approvando una legge su un tema etico tanto caro alla Chiesa cattolica e a costo zero per il Governo e ben lungi dall’obiettivo di protezione dei soggetti deboli perseguito dalla legge sull’amministrazione di sostegno: la quale, secondo l’immagine offerta da Paolo Cendon, mira a costituire un “regime di protezione” tale da comprimere al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile e da offrire, però, tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere do volta in volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia, di inettitudine del disabile stesso.
Sulla base di un’analisi letterale del
testo, si evince il riferimento all’amministratore di sostegno solo all’art. 2
comma 6 che statuisce come il consenso al trattamento sanitario spetti a
quest’ultimo; tuttavia il comma prosegue precisando che la decisione di tali
soggetti riguarda quanto è consentito dall’art. 3 ed è adottata avendo come
scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica dell’incapace.
Il summenzionato art. 3, intitolato
“contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento”, ai commi 3 e 4 indica i trattamenti sanitari a
cui il soggetto dichiarante è legittimato a rinunciare, consistenti in
trattamenti di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente
invasivi o altamente invalidanti o che abbiano, anche a giudizio medico, un
potenziale carattere di accanimento terapeutico.
Al comma 5 vengono invece riportati i
trattamenti non inseribili nella dichiarazione anticipata di trattamento, come
indicazioni che integrino i delitti di eutanasia, omicidio del consenziente e
di assistenza o aiuto al suicidio. Non vengono definiti i contenuti di
eutanasia ma sembrerebbe di capire che tutto sia rapportabile alle norme penali
citate (artt. 575, 579 e 580 c.p.), con l’esclusiva eccezione dei “trattamenti
straordinari, non efficaci o non tecnicamente adeguati” che il medico può
escludere di praticare nelle situazioni “di fine vita o … di morte prevista
imminente” (art. 1, lett. f)
Sembra dedursi che, fatta salva l’eccezione
appena ricordata, qualsiasi pratica sanitaria non qualificabile come
“straordinaria” sia penalmente sanzionabile per il medico che si trovi di
fronte alle situazioni di “fine vita” ovvero alla “morte imminente”.
Al comma 6 è riportato il comma su cui si è
più acceso il dibattito parlamentare, anche a causa delle recenti vicende in
merito come il noto caso Englaro: si afferma che l’alimentazione e
l’idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono
fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente
finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, le quali non
possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Il
summenzionato comma definisce alimentazione e idratazione come “forme fisiologicamente
finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita”.
Questa
espressione, come rilevato dal Giudice Stanzani, viene a risultare umoristica
nella formulazione in quanto nel caso del malato terminale, parlare di “forme…finalizzate
ad alleviare le sofferenze” così da procrastinarne il momento finale sembra
quasi una macabra irrisione.
Per non parlare dell’art. 4 comma 6, il
quale statuisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento non si
applicano “in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in
pericolo di vita immediato”. D’altro canto l’art. 7 comma 1 demanda al
medico il potere discrezionale, seppure con obbligo di motivazione, “di
seguirle o meno”.
In conclusione la logica suggerisce di
desumere che se è vero che le uniche dichiarazioni anticipate lecite sono
quelle che hanno ad oggetto l’esclusione dei “trattamenti sanitari…di
carattere sproporzionato o sperimentale” e se è vero che nei casi
enunciati negli artt. 4 comma 6 e 7 comma 1, le stesse dichiarazioni anticipate
non si applicano e il medico può, sempre e comunque disattenderle, è anche
necessariamente vera la conclusione che in tutte queste situazioni il sanitario
sarà autorizzato a praticare terapie “sproporzionate” o “sperimentali”.
Tutto questo appare
evidente solo limitandosi a un’analisi basata sul dato letterale della norma.
Passando al concreto viene da interrogarsi su come potrà il paziente ancora
autonomo affetto da un cancro cui il medico prescrive un intervento chirurgico
urgente evitare l’intervento se non intende sottoporvisi; essendo ancora
autonomo fisicamente avrà la fortuna di potersi allontanare con le proprie
gambe e la sua autodeterminazione sarà rispettata. Ma nel caso la persona
ancora cosciente si trovi immobilizzata su un letto, potrà impedire al medico
di essere sottoposta alla PEG?Stando a quanto si evince dal testo pare proprio di no.
In conclusione si può affermare concordando con il Giudice
Stanzani che:
1)
l’eventuale legge vieta alla radice ogni forma
di testamento biologico propriamente detto;
2)
giunge al ridicolo consentendo al medico di
praticare trattamenti sanitari sproporzionati e sperimentali:
3)
annulla cinquant’anni di elaborazioni delle
corti superiori in tema di consenso informato e addirittura pretende di
annullare gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nel nome di una
espansione, oltre ogni limite consentito, dell’art. 19 della Carta;
4)
per quanto riguarda specificamente il problema
del raccordo tra questo D.D.L. e la l. 6/2004, il primo pare annullare alcuni
degli obiettivi cui mirava l’istituto dell’amministrazione di sostegno, per cui
se si compirà l’iter parlamentare di questa legge non sarà più possibile
per l’interessato che designerà un amministratore di sostegno attribuirgli il
potere di negare il consenso ai trattamenti medici salvavita che l’interessato
ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici
l’applicazione delle cure palliative più efficaci nel caso queste abbrevino la
vita del suddetto soggetto pur recandogli sollievo dalle sofferenze. Ed è quasi
una beffa la constatazione che nel testo del suddetto D.D.L. alimentazione e
idratazione sono definite forme fisiologicamente finalizzate ad alleviare le
sofferenze fino alla fine della vita.
5)
L’autodeterminazione dell’individuo viene
relegata a uno spazio marginale, senza possibilità di libero arbitrio nella
scelta di quali trattamenti sanitari accettare e questo per compiacere un
pensiero religioso condiviso solo da una parte della popolazione, imponendo
questa concezione di indisponibilità della vita a tutti gli altri; e anche
nello spazio angusto lasciato alla libertà di sottoscrivere le cosiddette
“dichiarazioni anticipate” sarà sempre facoltà del medico rispettarle o disattenderle
in quanto è a quest’ultimo che il testo del D.D.L. lascia in ultima analisi
l’ultima parola in merito.
Nella pratica viene per lo più a vanificarsi l’utilità di dette dichiarazioni e si nega a tutta una serie di soggetti versanti in condizioni di grave malattia e sofferenza la dignità umana di scegliere come vivere. Un punto fermo dev’essere posto: la richiesta di non essere sottoposto a terapie o di sospendere quelle già intraprese non ha nulla a che vedere con l’eutanasia, vale a dire con la richiesta da parte di un malato senza speranza, afflitto da intollerabili sofferenze, di porre fine alla propria vita mediante la somministrazione di un farmaco letale. E tanto meno con il suicidio.
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