La riforma Fornero: tutti i nuovi modi di assumere il personale
Il prof. Lanotte ha spiegato le novità su contratti e licenziamenti di una riforma del lavoro pensata nel segno della rigidità
Una sala gremita è stato il risultato della chiamata di CNA alle imprese per il
seminario informativo dedicato alla "Nuova riforma del lavoro", che insieme al prof. Massimo Lanotte,
associato di Diritto del Diritto del Lavoro all'Università di Modena e
Reggio Emilia, ha passato in rassegna le principali novità su contratti e licenziamenti e tutte le nuove indicazioni della Legge Fornero.
"Per le imprese è fondamentale capire come cambia la gestione del personale con l'entrata in vigore della Riforma Fornero del 18 luglio - ha detto il vicepresidente di CNA Reggio Emilia Nunzio Dallari
nel suo discorso introduttivo - per questo come CNA ci siamo attivati
subito per fornire un aggiornamento utile e concreto, fermo restando che
siamo convinti che sia necessario un primo periodo di sperimentazione
per valutare gli effetti della Riforma ed eventualmente aggiustare il
tiro perché il cambiamento sia davvero efficace". "Nel testo della
riforma - ha aggiunto la responsabile CNA Area Legislazione del Lavoro Magda Spagni - ci
sono ancora alcuni punti da chiarire. Ciò che è chiaro è che in
generale con questa Riforma è stata ridotta la flessibilità nel mondo
del lavoro. La norma è già oggetto di proposte di modifica, ma al
momento va applicata nella sua interezza".
La parola è passata poi al prof. Massimo Lanotte
che ha svelato tutte le novità delle principali tipologie contrattuali
"in una riforma che di fatto limita la marginalità operativa del datore
di lavoro individuando come forma di contratto subordinato standard il
tempo indeterminato a scapito delle forme di lavoro precario".
"La prima novità è l'introduzione di una forma di contratto a termine "acausale"
- ha spiegato l'avvocato - la durata non deve essere superiore a 12
mesi, deve essere il primo contratto stipulato e non può essere
prorogato. C'è però la possibilità di una prosecuzione di fatto del
rapporto oltre la scadenza fino a 30 giorni per contratti fino a 6 mesi e
fino a 50 giorni per contratti superiori a 6 mesi, con obbligo di
comunicazione al centro per l'impiego entro la scadenza del termine. E
ancora ci sono novità sul contratto di apprendistato,
che da adesso in poi deve avere durata minima di sei mesi.
Per questo ci
sono limiti di assunzione diretta o indiretta come il rapporto di 2 a 3
rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Inoltre deve esserci la conferma in servizio al termine del 50% degli
apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti per poterne assumere altri".
Queste ultime due novità riguardano le aziende con più di nove
dipendenti.
Tra i contratti di lavoro subordinato in entrata, l'esperto ha passato poi in rassegna le novità sui part-time,
che tra le novità vede l'introduzione del diritto di ripensamento
relativamente alle clausole flessibili ed elastiche, secondo le modalità
previste della contrattazione collettiva, e sul lavoro intermittente o a chiamata,
che si potrà usare solo per esigenze previste dai contratti collettivi o
con soggetti con più di 55 anni e meno di 24 anni. "Anche per il lavoro a progetto
sono previste restrizioni - ha continuato l'esperto - non si può più
prescindere da un progetto specifico che deve essere funzionalmente
collegato a un risultato finale da indicare nel contratto, non si
possono assegnare compiti esecutivi e ripetitivi, pena la trasformazione
del contratto a progetto in un contratto di lavoro subordinato".
Alla parte sui contratti è seguito l'approfondimento sul capitolo "licenziamenti".
"Vengono dichiarati nulli i licenziamenti discriminatori, a causa di
matrimonio, delle lavoratrici-madri e per motivo illecito determinante"
ha spiegato l'esperto aggiungendo poi che al lavoratore licenziato ingiustamente o per motivi discriminatori spettano la reintegrazione in servizio e il risarcimento del danno.
Invece nei casi di giustificato motivo oggettivo, il caso va portato davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro per una nuova procedura chiamata "conciliazione obbligatoria preventiva"
che serve ad accertare il motivo del licenziamento e a ricomporre
eventualmente la controversia. In caso di esito negativo, avviene il
licenziamento. In caso contrario, il lavoratore accede agli ammortizzatori sociali e viene affidato ad un'agenzia per il ricollocamento professionale.
Infine, per evitare le cosiddette "dimissioni in bianco",
le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto durante il
periodo di gravidanza (in caso di lavoratrice) o nei primi 3 anni di
vita del bambino (lavoratrice e lavoratore) devono essere convalidate
dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, mentre per tutte le
altre ipotesi di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto, la
convalida potrà avvenire presso la Direzione Territoriale del Lavoro,
presso i Centri per l'impiego competenti ovvero mediante sottoscrizione
di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione
della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
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